TERRITORIALITÀ DEI SERVIZI


 

Dal 1° gennaio 2010 sono entrate in vigore nuove norme per la determinazione della territorialità di un servizio ai fini dell'applicazione dell'IVA. Se si eroga il servizio destinato a uno Stato estero è importante stabilire se tale servizio è soggetto alla normativa IVA dei Paesi Bassi o a quella di tale Stato estero. Anche in caso di acquisto di servizi da un soggetto estero è necessario stabilire a quale normativa IVA tale servizio deve essere assoggettato.

 

Per stabilire quale IVA deve essere riportata in fattura si applica una semplice regola di base: in linea di principio, per l'erogazione di servizi ad una persona giuridica con sede all'estero si applica la normativa IVA di tale Stato estero, mentre in caso di erogazione di servizi a persone fisiche residenti all'estero, in linea di principio, si applica la normativa IVA dei Paesi Bassi.

 

Innanzitutto esistono innumerevoli eccezioni a tali regole di base che ne complicano l'applicazione pratica. Nel caso in cui, ad esempio, Lei erogasse un servizio ad una persona fisica residente in Norvegia e tale servizio è soggetto a IVA norvegese è necessario disporre di Partita IVA norvegese e presentare una dichiarazione IVA in Norvegia? O è sufficiente presentare tale dichiarazione nei Paesi Bassi? Oppure uno studio di commercialisti norvegese può presentare la dichiarazione IVA a Suo nome senza che Lei sia tenuto a richiedere un numero di Partita IVA norvegese?

 

In secondo luogo, nella pratica si presentano spesso situazioni più complesse. Un servizio di consulenza relativo ad un investimento previsto da parte di una persona giuridica dei Paesi Bassi in Francia relativo ad un bene immobile in Francia, per la quale è richiesta un'intermediazione per la compravendita è di fatto un insieme di due servizi diversi che devono essere gestiti diversamente ai fini IVA.

 

Una applicazione erronea dell'IVA può avere conseguenze gravi. Ad esempio, qualora in fattura si riportasse l'IVA dei Paesi Bassi quando non è necessario, tale IVA deve essere corrisposta ed il Suo acquirente non può richiederne il rimborso nei Paesi Bassi. Viceversa, qualora il Suo fornitore riportasse erroneamente in fattura l'IVA dei Paesi Bassi o di un altro Stato Lei non può detrarla né richiederne il rimborso.

 

Siamo a Sua disposizione in caso di dubbi sull'applicazione dell'IVA o per richieste di un controllo per maggiore sicurezza su alcune fatture o dichiarazioni IVA da parte di un fiscalista. Oltre ad una conoscenza approfondita e ad una vasta esperienza nel campo della normativa IVA dei Paesi Bassi ed europea  disponiamo anche di una rete di fiscalisti esperti in campo IVA in altri Paesi che La possono assistere fornendoLe una consulenza e, ove necessario, assolvere per Lei a tutti gli obblighi necessari previsti dalla normativa IVA.

 

Per eventuali domande su quanto sopra o per un appuntamento, si prega di contattare il Dott. Robert Brinks, telefonando al numero +31.20.661.0731 oppure inviando una e-mail all’indirizzo r.brinks@russovanderwaal.nl. Naturalmente può contattarci in italiano ed il colloquio sarà del tutto gratuito e non vincolante.